IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO La signora Manuela Druidi, dipendente C.E.R.P.L., ha chiamato in giudizio l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) e, ricordato che, con lettera del 20 gennaio 1986, che aveva chiesto l'anticipazione del trattamento di fine rapporto (t.f.r.) in virtu' del sesto comma dell'art. 2120 del c.c., nel testo introdotto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in quanto detto ente, per statuto, si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del t.f.r., ricevendo un rifiuto, ha chiesto che fosse accertato il suo diritto a percepire dall'E.N.P.A.I.A. l'anticipazione del t.f.r. nella misura del 70% di quello maturato, a decorrere dal 20 gennaio 1986, e la condanna dell'ente convenuto al risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del c.c. L'anticipazione era stata richiesta per l'acquisto della prima casa di abitazione, avvenuta con la partecipazione della Druidi a cooperativa a proprieta' divisa, con patto di futura vendita. Il beneficio era stato negato dall'E.N.P.A.I.A., il quale aveva chiesto, per l'erogazione, all'atto di assegnazione in proprieta' non ottenibile, in quanto la casa era stata ed e' costruita in cooperativa a proprieta' divisa, come si e' detto, con patto di futura vendita. L'E.N.P.A.I.A. si e' costituito regolarmente, resistendo e richiamata la disposizione contenuta nel regolamento del fondo per il trattamento di fine rapporto, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 26 gennaio 1983 (art. 5), ha chiesto il rigetto della domanda. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO L'E.N.P.A.I.A. ha prodotto un certificato, rilasciato dalla Cooperativa edificatrice Ansaloni in data 9 marzo 1989, dal quale risulta che la signora Manuela Druidi e' "socia assegnataria dell'alloggio n. 2, scala C, dell'intervento denominato B0 34 sito in Bologna, localita' San Donato, come da verbale del consiglio di amministrazione del 27 dicembre 1988, che si allega in copia autenticata, verbale che si intende di prenotazione in quanto l'edificio e' in corso di realizzazione e la consegna e' prevista per luglio 1990, un ulteriore varbale sara' stilato al momento del rogito notarile e sara' il verbale di assegnazione in proprieta'". In forza del contenuto del predetto documento, e delle disposizioni, previste, oltre che dal regolamento del fondo per il trattamento di fine rapporto (in precedenza richiamato), anche e soprattutto dall'ottavo comma, lett. b), dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (modificativa dell'art. 2120 del c.c.), l'E.N.P.A.I.A. ha giustificato il suo comportamento di diniego dell'anticipazione del t.f.r., alla Druidi, sostenendo che, tra i beneficiari dell'anticipazione, possono rientrare anche i meri assegnatari di una casa in cooperativa, come e' il caso della ricorrente. A questo punto, in considerazione del fatto che l'ottavo comma, lett. b), dell'art. 1 della legge n. 297/1982, nel disporre che la richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessita' di "acquisto della prima casa di abitazione per se' o per i figli, documentata con atto notarile", e che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito il principio, per cui "con riguardo all'anticipazione del trattamento di fine rapporto, quale prevista dall'art. 1 (settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo comma) della legge 29 maggio 1982, n. 297, insorge un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore sulle somme maturate ed accantonate solo se ricorrano compiutamente i presupposti di carattere soggettivo ed oggettivo previsti dalla norma citata. Pertanto, la richiesta di anticipazione, che sia giustificata, a norma dell'ottavo comma, lett. b), dell'art. 1 cit., dalla necessita' di acquisto della prima casa di abitazione per il lavoratore medesimo o per i suoi figli, documentato con atto notarile, presuppone l'acquisto definitivo del bene nonche' la suo formale documentazione notarile al tempo della richiesta, che costituisce il momento di verifica della sussistenza delle condizioni volute dalla legge, salve le clausole di maggior favore eventualmente previste dalla contrattazione collettiva" (Cass. sez. lav. 21 gennaio 1988, n. 448, riv. it. dir. lav. 1988, II, 575); considerato che il c.c.n.l. 1ยบ luglio 1987 (del settore), all'art. 58, non prevede clausole di maggior favore, se non che "quale condizione di miglior favore... l'anticipazione potra' essere accordata per l'assegnazione della prima casa costruita in cooperativa (nota a verbale dell'art. 58), il pretore ritiene di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, ottavo comma, lett. b), della legge 29 maggio 1982, n. 297, cosi' come interpretato dalla giurisprudenza, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 45, primo comma, della Costituzione. Premesso che dal doc. n. 5 di parte ricorrente (domanda di assegnazione con patto di futura vendita), risulta che la sig.ra Druidi ha chiesto alla Cooperativa edificatrice Ansaloni di Bologna l'assegnazione "dell'alloggio contrassegnato dal n. 2/C cantina contrassegnata dal n. 2/C autorimessa contrassegnata dal n. 24 il tutto come appare nell'allegata planimetria e si obbliga a sottostare a tutte le condizioni di cui infra), per cui la ricorrente, trattandosi di acquisto di casa a proprieta' c.d. divisa, ne ha ottenuto l'assegnazione provvisoria, e ne acquistera' la proprieta', in osservanza del patto di futura vendita se e quando completera' il pagamento, e le verra' assegnata la singola quota con formale passaggio di proprieta', tutto cio' premesso, si nota che, ai fini della definizione del giudizio, e' necessaria la risoluzione, da parte della Corte costituzionale, della predetta questione di legittimita' costituzionale. Peraltro, sussiste l'interesse della ricorrente (e questo a proposito del requisito della rilevanza) a sollevare l'eccezione di incostituzionalita' in questo procedimento, posto che, dall'art. 24 della Costituzione, deriva il suo diritto a far valere le proprie pretese di fronte al giudice, anche proponendo eccezioni di legittimita' costituzionale nei confronti della legge. Premesso questo circa la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale, il pretore ritiene che essa non sia manifestamente infondata. Appare il contrasto tra l'art. 1, ottavo comma, lett. b), della legge n. 297/1982 e l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, che impegna la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese". E' noto che il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione contiene una norma programmatica per il legislatore ordinario sollecitato ad assumere misure idonee ad eliminare le differenze di fatto, economiche e sociali, che discriminano le condizioni di vita dei singoli. La norma fondamentale della Carta costituzionale, costituita, appunto, dal secondo comma dell'art. 3, rende evidente la presenza nel cuore dell'ordinamento costituzionale, di un contraddizione antagonistica, la cui dinamica, se realizzata, e' destinata a trasformare le strutture stesse della Costituzione in senso materiale. Per questo si richiede che a tutti i cittadini, all'inizio della loro attivita' e per la durata del periodo di preparazione alla vita, siano assicurate eguali condizioni in modo che siano aperte a tutti le possibilita' e le prospettive dello sviluppo e del perfezionamento della personalita'. Tuttavia, allorche' sia richiesto, per l'ottenimento dell'anticipazione del t.f.r. (diritto soggettivo del cittadino lavoratore) l'acquisto definitivo - documentato da atto notarile - della casa al tempo della richiesta della detta anticipazione, il che presuppone - ovviamente - l'avvenuto pagamento del prezzo, l'art. 1, ottavo comma, lett. b), della legge n. 297/1982 costituisce un evidente ostacolo di ordine economico, discriminatorio a favore di chi e' detentore di una capacita' economica maggiore in danno di chi, invece, non puo' pagare il prezzo per l'acquisto della casa. L'art. 1, ottavo comma, lett. b), poi, contrasta - nel caso concreto - con l'art. 45, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualita' e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piu' idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'". L'art. 45, primo comma, della Costituzione, delinea, evidentemente lo "statuto costituzionale" di una forma particolare di impresa: quella cooperativa. La norma, in tal modo, completa il quadro della disciplina costituzionale dell'attivita' economica, le cui linee portanti sono tracciate dagli artt. 41, 42 e 43. Disciplina costituzionale che, in quanto ispirata ad una visione pluralistica del sistema economico, non si esaurisce nella previsione della fondamentale dicotomia impresa privata-impresa pubblica, ma tenta di cogliere, ed in modo differenziato, la molteplicita' di tipi di attivita' produttive e di modelli organizzativi delle stesse, propria dei paesi a capitalismo avanzate. Il fenomeno cooperativista, quindi, ha trovato una collocazione privilegiata tra le possibili forme di iniziativa economica, tanto che, per i lavori di socialita' e di democrazia che esso esprime, la Repubblica assume l'impegno di promuoverne e favorire l'incremento con i mezzi piu' idonei, assicurandone contemporaneamente, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalita'. La norma di cui all'art. 45, primo comma, della Costituzione, manifesta indubbiamente un mutamento di atteggiamento dello Stato (dopo la parentisi del fascismo) verso la cooperazione, mutamento, che risulterebbe infruttuoso se la costituzionalita' del principio di preventivo pagamento, ai fini dell'acquisto, della casa, costruita da cooperativa, per potere ottenere l'anticipazione del t.f.r.